Luglio 2026

Il giudice e il pappagallo

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Perché il diritto non sa parlare dell’intelligenza artificiale senza inventarle un’anima

Nel giugno 2025 un giudice federale di San Francisco, William Alsup, ha deciso una delle prime grandi cause su intelligenza artificiale e diritto d’autore. Tre scrittori accusavano Anthropic di aver addestrato Claude, il suo modello linguistico, su milioni di libri protetti. Il giudice ha dato torto agli autori su questo punto: addestrare un modello è fair use, anzi è un uso trasformativo «in modo quintessenziale». E per dirlo ha scelto un’immagine destinata a restare: il modello è come un lettore che aspira a diventare scrittore. Non copia i libri che legge: li attraversa, «gira un angolo difficile» e ne ricava qualcosa di diverso.

Negli stessi anni, però, la critica più influente sui modelli linguistici raccontava la storia esattamente opposta. La formula del «pappagallo stocastico», coniata nel 2021 da Emily Bender e colleghe, nega in radice che da quel processo emerga alcunché di creativo: solo ricombinazione probabilistica di parole, senza alcun accesso al significato. Da un lato un lettore che diventa scrittore, dall’altro un pappagallo che ripete. Due immagini dello stesso processo, che abitano due discorsi raramente messi a confronto: quello del diritto, che per assolvere presta un soggetto alla macchina, e quello della filosofia, che per allertare glielo nega.

La tentazione è concludere che il giudice affermi ciò che la scienza nega, e che l’assoluzione poggi su un presupposto falso. Sarebbe un errore, per una ragione che vale la pena di guardare da vicino. La decisione riguarda esclusivamente il processo di addestramento, non ciò che il modello produce: gli output erano, per esplicita stipulazione, fuori dal giudizio. Il giudice non ha visto nascere «qualcosa di diverso», e non poteva vederlo. Il lettore che diventa scrittore non è un dato accertato in tribunale: è un’immagine importata.

E qui la questione si fa interessante. Il giudice disponeva di una via interamente tecnica per arrivare allo stesso risultato: il diritto d’autore protegge l’espressione, non le idee, e l’addestramento estrae dai testi regolarità statistiche, non pagine. Una via che parla di contenuti, non di agenti. Eppure, esaurita quella via, il giudice ha aggiunto l’agente. Perché? Perché la trasformatività «quintessenziale» — non solo lecita, ma creativa al grado superlativo — quella via non la fornisce. Il salto lo compie l’immagine. Il soggetto non è un ornamento retorico: è il vettore dell’argomento.

È questo il sintomo. Quando deve dire che cosa di nuovo emerga da un sistema generativo, il diritto non sa farlo senza evocare qualcuno che lo compia. La categoria di trasformazione, costruita in due secoli attorno alla figura dell’autore umano, sembra esigere un autore; in sua assenza, il diritto ne genera uno per metafora. Ma attenzione: il pappagallo compie l’operazione speculare, e altrettanto apodittica. Nega il soggetto perché ne ha bisogno per fondare l’allarme. Antropomorfismo contro animalomorfismo: lo stesso vizio, a segno rovesciato. E la controprova arriva dal diritto dei brevetti, dove nel caso DABUS le corti di mezzo mondo hanno negato a un sistema di IA il titolo di «inventore»: là dove il copyright presta il soggetto, il brevetto lo sottrae.

Prestare e sottrarre sono due risposte alla stessa domanda mal posta: quella che pretende che il processo generativo sia, o non sia, un soggetto nel senso classico. Non lo è; e non è nemmeno un pappagallo. Il vero compito, che il caso Bartz rende finalmente visibile, è costruire un vocabolario giuridico capace di imputare novità senza imputare un’anima. Riconoscere il vuoto è il primo passo per colmarlo.